La paziente, affetta da alluce rigido e secondo dito del piede a griffe, si sottoponeva ad intervento chirurgico di artrodesi del I metatarso con sintesi con due miniviti e tenotomia del flessore dorsale del secondo dito.
Dopo tale intervento, persistendo la sintomatologia dolorosa, la paziente eseguiva diversi controlli dai quali emergeva un ritardo nel consolidamento dell’artrodesi, esitato in una pseudoartrosi dell’articolazione del metatarso che rendeva difficoltosa oltre che dolorosa la deambulazione.
A causa di ciò, la paziente si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico, funzionale ad emendare l’errore commesso nel corso del primo intervento.
Tuttavia, anche a seguito del reintervento, il quadro clinico della paziente non migliorava anzi risultava peggiorato con scomposizione articolare e persistente sublussazione.
Al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, morale e da relazione subito, la paziente si rivolgeva presso il nostro Studio professionale, il quale, dopo aver acquisito parere medico-legale presso medico di riferimento dello Studio, presentava dapprima un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e poi ai sensi dell’art.702 bis c.p.c. nei confronti della Struttura Sanitaria nonché nei confronti del medico chirurgo che aveva eseguito l’intervento.
Il Tribunale di Napoli:
– ha accolto la nostra tesi giuridica;
– ha rigettato le tesi della Azienda Ospedaliera e del medico;
– ha condannato la Struttura Sanitaria e il medico al risarcimento integrale del danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente nonché al ristoro delle spese mediche sostenute.