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Responsabilità del ginecologo – danno biologico dell’80% – macroleso – danno non patrimoniale – danno patrimoniale da lucro cessante futuro.

Una donna incinta alla ventisettesima settimana più sei giorni di gestazione si ricoverava presso il reparto di neonatologia di una Azienda Ospedaliera con minaccia di parto a termine, dove veniva sottoposta a controlli ecografici e cardiotocografici e le veniva somministrata terapia farmacologica con “antosiban” al fine di protrarre per il più tempo possibile la gestazione.

Tuttavia, dopo pochissimi giorni dal ricovero, i sanitari sospendevano la suddetta terapia e ritenevano opportuno praticare taglio cesareo a 28 settimane + 6 gg di gestazione dal quale nacque il piccolo in stato di prematurità.

Nel percorso di crescita il neonato mostrava una serie di deficit posturali e dello sviluppo motorio, sicché, a seguito di una serie di indagini e controlli, al piccolo veniva diagnosticata tetraparesi spastica con ipertono degli arti, ipotonia assiale con mancato controllo dal capo associato a esotropia.

L’indicato quadro clinico, a seguito di consulenza medico-legale, risultava essere ricollegabile alla negligenza e all’imperizia dei sanitari che ebbero in cura la gestante, i quali, da un lato, praticarono il taglio cesareo in assenza di fenomeni dinamici e senza aver riscontrato alcuna dilatazione della cervice o comunque in assenza di segnali di travaglio conclamato e ingravescente, dall’altro, sospesero la terapia con “antosiban”  ed omisero di procedere ad emocoltura e monitoraggio dell’emocromo quotidiano.

I genitori del piccolo agivano dunque giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del gravissimo danno biologico subito dal bambino.

Il Tribunale:

– accoglie la tesi del macroleso e dei genitori;
– rigetta la tesi dell’Azienda ospedaliera e dell’impresa di assicurazione;
– liquida al macroleso;
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso;
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.