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La responsabilità extracontrattuale dello Stato per non aver saputo contenere gli effetti della Pandemia e la correlazione responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della struttura sanitaria per carenza organizzativa.

La prima e più clamorosa causa in tema di effetti della pandemia ha avuto un grande eco mediatico sebbene ad ora sia ancora pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Anzi, si può dire che è appena iniziata. Per quanto è dato apprendere, un numero rilevante di famiglie lombarde – soprattutto dei due territori più duramente colpiti dalla prima stagione pandemica dell’inverno-primavera 2020 ai quali, pare, si sono affiancate altre famiglie in relazione alle perdite verificatesi nell’autunno 2020/inverno 2021 (complessivamente il numero supera i duecento nuclei familiari) – hanno citato in giudizio non tramite un’azione di classe ma attraverso una normale azione di cognizione Stato e Regione Lombardia per le loro “colpe”, consistenti soprattutto nell’omissione delle necessarie misure volte al contenimento della pandemia. Il quesito è proprio questo: la pandemia da Covid-19, dopo le epidemie di SARS nel 2002, dall’influenza aviaria nel 2005 e a quella suina del 2009, poteva essere prevista o no?

La responsabilità per colpa imputata ai vertici dello Stato pare, però, essere una responsabilità più politica che giuridica: in altri termini, vengono pesantemente criticate le decisioni e in generale le strategie seguite dal Governo italiano, ritenendole, con un giudizio evidentemente a posteriori, insufficienti, sbagliate e quindi fonte di precise responsabilità anche giuridicamente rilevanti. In tal modo il Governo viene considerato come una sorta di “grande professionista” le cui attività o le cui omissioni vengono poi giudicate secondo i parametri della diligenza del buon padre di famiglia. Almeno nella prima parte della stagione pandemica, mancavano, però, le linee guida, i protocolli, che avrebbero dovuto essere seguiti dagli organi politici e che avrebbero dovuto essere seguite dal “grande professionista”. E mancavano semplicemente perché non potevano esserci.

L’altro filone giudiziale che è stato aperto è quello relativo alle cause instaurate dall’art. 1218 c.c. nei confronti di singole strutture sanitarie per carenza organizzativa: ad esempio, limitato numero dei posti di terapia intensiva; carenza dei ventilatori; sovraffollamento delle corsie ospedaliere; difficoltà/impossibilità di proseguire il proprio percorso di cure etc. In questo caso la responsabilità è contrattuale ed è di tipo organizzativo-gestionale basata cioè sul rischio inerente all’organizzazione di servizi di cura e assistenza alla salute delle persone. Si tratta di verificare allora la possibilità di individuare una responsabilità che grava sulla struttura sanitaria per non essersi dotata di una organizzazione oggettivamente adeguata. La configurazione di una responsabilità contrattuale passa ancora, necessariamente, attraverso la verifica della prevedibilità del rischio che ha determinato l’emergenza sanitaria. Tali misure però non solo costano ma anche possono essere attuate solo in presenza di rischi prevedibili e/o conosciuti. In assenza di questi imprescindibili presupposti, bisogna evitare che il peso finanziario de danno o del risarcimento abbia risultati preoccupanti sul quadro economico del debitore e in generale della società.

I dubbi sinora espressi sulla difficile riconduzione di questi episodi all’interno delle regole di responsabilità extracontrattuale e contrattuale sono rafforzati esaminando le richieste di risarcimento alla luce del principio di sostenibilità.

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