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Dalla modifica delle fattispecie in tema di riciclaggio ad un’ipotesi di responsabilità a tutto campo per gli enti collettivi?

La modifica degli art. 648 bis e 648 ter.1 c.p.

Il legislatore italiano, con il.lgs. 195/2021, in attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2918, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, è intervenuto modificando la disciplina nazionale relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.

In particolare, due sono le modifiche che hanno interessato i suddetti articoli

  1. in primo luogo agli artt. 648  bis c.p., (riciclaggio) e 648 ter.1 c.p. (auto riciclaggio) sono state soppresse le parole «non colposo» dopo «delitto». Tale modifica comporta che dall’entrata in vigore della riforma le condotte di money laundering potranno avere ad oggetto anche il profitto derivante da reati colposi: quest’ultima tipologia, dunque, rientra fra i reati presupposto dei delitti di cui ai citati artt. 648 bis e 648 ter.1.
  2. analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento alla seconda modifica cui si è fatto cenno. Il decreto del 2021 infatti, ha inserito fra i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego (quest’ultimo stavolta preso senz’altro espressamente in considerazione del legislatore) ed auto riciclaggio anche le contravvenzioni, limitatamente a quelle punite con l’arresto nel minimo di sei mesi nel massimo di un anno.