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La natura giuridica della responsabilità medica

La responsabilità medica si inserisce nel più ampio filone della responsabilità professionale, che trova il suo fondamento normativo nel Capo II del titolo III del Libro V del codice civile, in particolare nella parte in cui l’art. 2236 c.c. esclude la responsabilità per “colpa lieve” del prestatore d’opera intellettuale.

È noto come nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale è richiesta un tipo di diligenza, differente da quella del “buon padre di famiglia” (cfr. art. 1176, comma 1 c.c.) e parametrata al tipo di attività svolta; invero, l’art. 1176 del c.c. al comma secondo parla di diligenza c.d. “qualificata”.Proiezione di tale forma di diligenza è la perizia, intesa quale conoscenza e applicazione di quel complesso di regole tecniche proprie della categoria professionale di appartenenza, nella specie si tratta delle leges dell’ars medica, tese a circoscrivere l’àmbito del rischio consentito e, per l’effetto, l’àmbito di liceità dell’intervento medico. Nella prassi, si configura la fattispecie della colpa medica ogniqualvolta vi è una inosservanza e/o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell’agente modello del settore specialistico di riferimento. La condotta può essere omissiva, allorché l’errore medico (terapeutico o diagnostico) si sostanzi nell’omissione delle cautele prescritte, da valutare anche con riferimento ai protocolli terapeutici standardizzati, oppure commissiva, laddove la violazione si sostanzi in condotte attive