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Le modifiche in tema di responsabilità degli enti «implicite». Cosa deriva dalla riscrittura dei delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio

Maggiore complessità delle attività di prevenzione del riciclaggio

Pare innegabile che dalla riforma dei citati artt. 648 bis ss. C.p., derivi non solo un ampliamento delle ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001, ma anche l’emersione di alcuni importati nodi problematici, che rischiano di connotare di irrazionalità l’intero sistema 231.

Il problema è rappresentato dall’introduzione fra i reati presupposto dei delitti di riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego di illeciti a contenuto colposo o di natura contravvenzionale. In precedenza, infatti, le condotte criminali di money laundering potevano fare seguito a reati  esclusivamente dolosi: detto altrimenti , il denaro, i beni o le utilità di provenienza illecita di cui si cerca di occultare la provenienza reimmettendoli al contempo nel circuito economico dovevano rappresentare il profitto ottenuto con precedenti comportamenti dolosi ed intenzionali, mentre non era rivelante l’utilizzo del profitto, quando pur di evitare reato, ottenuto con la violazione colposa della legge penale.

Esemplificando, era possibile fare luogo a riciclaggio in caso di riutilizzo del profitto proveniente da reati come la corruzione, il falso in bilancio, l’evasione fiscale, ecc., mente non erano presi in considerazione i guadagni derivanti da reati come l’infortunio sul lavoro, le violazioni contravvenzionali ambientali, le violazioni contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro ecc. ciò significava che non assumeva rilievo ai fini della contestazione dei delitti di cui gli artt. 648 bis ss. c.p., un infortunio sul lavoro quand’anche lo stesso fosse conseguente ad una violazione della norma antinfortunistica e da tale inosservanza l’impresa avesse ricavato profitto (si pensi, a un infortunio derivante dalla circostanza che l’imprenditore abbia fornito ai dipendenti, fra cui quello infortunato, un equipaggiamento inadeguato, ottenendo un profitto costituito dal risparmio della spesa necessaria per far svolgere le lavorazioni in sicurezza).

Un possibile riciclaggio «colposo»

Le conclusioni si modificano profondamente quando le conseguenze della riforma sono esaminate sotto un altro profilo giacché, a seguito della riforma è possibile che la società sia coinvolta in vicende di riciclaggio senza che in capo ai vertici della stessa ci sia una piena consapevolezza di questa circostanza.

Per argomentare questa conclusione possono considerarsi due ipotesi – ovvero, detto altrimenti, il rischio di un coinvolgimento inconsapevole della società in fattispecie di riciclaggio può rilevare sotto due aspetti.

Prima della riforma dava senz’altro origine ad un possibile riciclaggio del relativo profitto l’adozione di condotte corruttive a mezzo delle quali la società Alfa si procurava un ingiusto profitto; tuttavia, di regola di queste condotte corruttive sono responsabili se non i vertici quanto meno figure che rivestono un certo rilievo in azienda, per cui o si poteva sostenere che il centro direzionale dell’impresa era consapevole della vicenda delittuosa o comunque era sostenibile la colpevolezza dell’ente in ragione della mancanza di un Modello organizzativo idoneo ad arginare condotte delittuose che presentavano tre caratteristiche di particolare rilevanza e cioè a) erano di significativa gravità tanto da essere punite con sanzioni severe, b) erano connotate da atteggiamento doloso particolarmente intensi e c) tenute da soggetti che rivestivano una posizione dirigenziale in azienda.

Dopo la riforma, invece, nella misura in cui dall’acquisto di DPI inadeguati è derivato un risparmio per l’azienda, che quindi ha ottenuto un profitto da tale scelta, che a sua volta ha determinato il verificarsi dell’infortunio, è possibile ipotizzare che tale profitto sia oggetto di riciclaggio per il tramite del reimpiego dello stesso nell’operatività aziendale.

Il rischio di un coinvolgimento inconsapevole della società in caso di riciclaggio è reso ancora più significativo dalla circostanza che, come detto, gli artt. 648 bis c.p. fanno riferimento, quale possibile fonte di provenienza illecita delle somme, anche alle contravvenzioni.