Blog

La responsabilità dell’ente e la cancellazione dal registro delle imprese: un nuovo orientamento della cassazione

Il presente contributo analizza una recente pronuncia della Cassazione, la quale si è espressa sul delicato rapporto tra la cancellazione dell’ente del Registro delle imprese e l’estinzione del reato presupposto, contestato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In particolare, una parte della dottrina ed anche della giurisprudenza di legittimità riteneva di applicare, parificandola, la causa di estinzione prevista in caso di morte del reo alla cancellazione del registro delle imprese dell’ente; il parallelismo si fondava sul fatto che, a seguito della cessazione dell’attività, l’ente non poteva più operare, andando di fatto incontro alla ‘morte’.

La cancellazione del registro delle imprese: un comodo escamotage?

Pare opportuno evidenziare che sono sorte due ipotesi inerenti la cancellazione dell’ente.

Nella prima l’accertamento processuale dell’illecito e l’irrogazione delle sanzioni si verifica prima della cancellazione, mentre nella seconda si realizza in un momento successivo all’estinzione dell’ente.

Nel primo caso, se la fattispecie estintiva si integra dopo la sentenza, le misure interdittive andrebbero disapplicate, mentre quelle pecuniarie, sarebbero da imputare direttamente ai soci, ancorché nei limiti di quanto percepito a titolo di ripartizione dell’attivo residuo.

Più complesso, invece, è il caso in cui l’accertamento processuale dell’illecito non sia ancora avvenuto al momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Sul punto, la dottrina ritiene che l’estinzione della società a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese comporti, ai fini penali, l’estinzione dell’illecito e la conseguente improcedibilità dell’azione penale, analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica cui sia imputato un reato.

Ciò sulla base di una duplice argomentazione: la prima, che fa leva sulla asserita equiparazione tra morte del reo e cancellazione della società, la seconda che poggia su un ragionamento organico-sistematico attualizzato mediante il riferimento alle vicende modificate dall’ente, così come previste nell’ambito del d.lgs. 231/2001.

Dunque, quanto al primo punto, si sostiene che l’estinzione dell’ente determina de facto l’inapplicabilità delle relative sanzioni, dal momento che risulterebbero inflitte inutilmente e, in ogni caso, non assolverebbero ad alcuna delle funzioni cui sono preordinate se applicate alla società cancellata dal Registro delle imprese, e dunque inesistente sotto il profilo civilistico.

Tale teoria si presta tuttavia ad alcune critiche, le quali evidenziano che l’estinzione della società non sempre ha un effetto irreversibile, in quanto l’autorità giudiziaria potrebbe rendere inefficace la cancellazione della società.

È evidente pertanto che, se la cancellazione non ha natura irreversibile, non può essere paragonata alla morte della persona fisica.

La seconda tesi invece rivela che la liquidazione e la successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese, pur costituendo una vicenda estintiva che presenta degli importanti punti di contatto con le vicende modificative dell’ente, non sarebbero ricomprese dalla disciplina di cui agli artt. 28 e 32,d.lgs. 231/2001.

Brevi riflessioni conclusive

Volendo partire da un aspetto incontrovertibile, il dato letterale della norma, appare evidente innanzitutto che le vicende trasformative dell’ente, quali trasformazione, fusione e scissione non fanno venire meno la responsabilità dello stesso per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione.